Ottobre 2021 - n.21100001
Il termine malasanità non è un termine giuridico, essendo principalmente utilizzato in campo giornalistico.
Infatti, la Treccani definisce in questo modo la malasanità: "un’espressione polemica coniata nel linguaggio giornalistico, e usata spec. nel riferire fatti di cronaca che costituiscono esempî tipici di uno stato di disservizio nel funzionamento delle strutture pubbliche e degli organi sanitari cui è istituzionalmente affidato il compito di provvedere alla salute dei cittadini".
In campo giuridico si preferisce fare riferimento al termine responsabilità medica con ciò intendendosi la responsabilità del medico sia pubblico che privato e comprendendosi anche la responsabilità, anche più ampia, della struttura (ospedali, RSA, studi polispecialistici, privati o pubblici) che può rispondere per il fatto del medico dipendente o collaboratore oppure anche per colpe proprie.
Come anticipato, con il termine malasanità ci si riferisce alla responsabilità medica che però si compone di diverse tipologie di errore medico.
Da un punto di vista giuridico, vi è colpa e, quindi, responsabilità medica se ci troviamo in una situazione di negligenza, imprudenza e imperizia: tali sfaccettature della colpa si ritrovano anche nel campo della malasanità o della responsabilità medica. In particolare:
• con negligenza ci si riferisce generalmente al mancato compimento di un'azione doverosa: nel campo della responsabilità medica, il riferimento potrebbe essere all’omessa somministrazione di terapie doverose in quella determinata situazione;
• con imprudenza ci si riferisce generalmente al comportamento avventato o audace: nel campo della malasanità, il riferimento potrebbe essere alla somministrazione di cure con eccessivi rischi o a interventi pericolosi;
• con imperizia ci si riferisce generalmente alla mancanza di abilità e capacità: nel campo della responsabilità medica, il riferimento potrebbe essere a un medico che sbaglia intervento o terapia per la propria scarsa capacità.
Pur cercando di differenziare i vari tipi di colpa, è evidente che le ipotesi di danno possono essere le più varie: sono comunque inquadrabili all’interno delle 3 aree descritte sopra.
Malasanità: vera o presunta responsabilità medica?
Di malasanità o responsabilità medica si parla con molta frequenza, anche per casi gravi.
Si tratta di un tema che spesso interessa i media, il che amplifica l’attenzione per la responsabilità medica.
Vi è però da fare molta attenzione e distinguere caso da caso: chiaramente, chi subisce una menomazione o addirittura i prossimi congiunti di una persona che decede, vivono questo momento con difficoltà e possono avere la tendenza a incolpare il medico o la struttura curante.
Perché si parli di malasanità o responsabilità medica, occorre certamente che qualcuno abbia subito un danno, ma serve anche che si possa muovere un rimprovero al medico o alla struttura curante. Non sempre vi è questa responsabilità medica.
Poiché i contenziosi sulla responsabilità medica muovono rilevanti interessi anche economici, l’attenzione deve essere ancora maggiore. Una causa proposta in un caso di presunta malasanità o responsabilità medica può portare non solo al rigetto delle richieste ma anche alla necessità di pagare rilevanti spese legali alla controparte.
Responsabilità medica: malasanità e nesso di causalità nel diritto civile e del diritto penale.
L'eventuale comportamento colposo del medico che causa un danno al paziente, non ha rilievo solo civilistico (essendo un comportamento colposo fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale) ma anche in campo penale in quanto può causare lesioni o addirittura la morte del paziente.
Nella scelta di come tutelare le vittime di un caso di malasanità (responsabilità medica), occorre tenere conto di un aspetto giuridico che distingue il diritto civile dal diritto penale: ci riferiamo al nesso di causalità.
In entrambi i casi, per accertare la sussistenza di un caso di malasanità o responsabilità medica, occorre collegare il comportamento colposo all'evento dannoso (lesioni, morte, ecc.). Dal profilo giuridico è meno facile di quel che può sembrare riscontrare un caso di malasanità: come può dirsi con certezza che, se fosse stata somministrata una certa cura, il paziente sarebbe sopravvissuto? Come può dirsi con certezza che con una cura adeguata il paziente, gravemente malato, sarebbe sopravvissuto? I casi possono essere i più diversi ma il punto è questo: è difficile provare con certezza che l'errore è la causa del danno subito e che senza quell'errore gli esiti sarebbero stati diversi.
La difficoltà di provare un tale certo esito, deriva dal fatto che si sta formulando un'ipotesi che tale rimane e non rappresenta una certezza.
Tornando al diritto civile e al diritto penale, quel che occorre evidenziare è che nel campo della malasanità o responsabilità medica, si chiedono al riguardo due prove diverse: nel diritto penale si chiede una ragionevole certezza del fatto che l'errore medico sia la causa del danno; nel campo civile, invece, se si può ritenere più probabile che non questo nesso tra comportamento colposo e evento dannoso, vi è responsabilità medica.
Da sempre Assimedici ha dato rilievo allo studio e all’approfondimento dell’aspetto assicurativo dei problemi medico-legali e giuridici attinenti al bene salute della persona ed alle responsabilità conseguenti alla lesione, comunque intesa, di tale inestimabile bene. Per saperne di più non esitate a contattarci allo 02- 89.786.830/82