Polizza Responsabilità Civile Sperimentazione
Clinica
Viene coperta la responsabilità civile ai sensi di legge del
Contraente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, derivante dallo
svolgimento della sperimentazione di formulazioni farmaceutiche e/o di
pratiche e/o indagini terapeutiche che sia iniziata durante il periodo
di efficacia del contratto assicurativo, per i danni causati alla salute
dei pazienti e dei pregiudizi economici da essi derivanti (esclusi in
ogni caso i danni a cose), verificatisi durante il periodo di validità
della copertura, purché si siano manifestati non oltre 24 mesi dal
termine della sperimentazione e/o della polizza, per i quali sia stata
presentata richiesta di risarcimento entro lo stesso termine.
Chi sono i soggetti giuridicamente esposti ad azioni legali promosse
da soggetti (pazienti) eventualmente danneggiati dalla sperimentazione
clinica?
Produttore Farmaceutico
La responsabilità che grava su questo soggetto è una responsabilità
oggettiva o presunta ex art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio
di attività pericolosa” che, per sua natura, prevede l’inversione
dell’onere della prova (ovvero non è il danneggiato che deve provare di
aver subito il danno ma è il danneggiante a dover dimostrare di non
averlo causato). La responsabilità ravvisabile in capo a questo soggetto
è una responsabilità di tipo extracontrattuale e, pertanto, soggetta ad
un termine di prescrizione di 5 anni.
Se il produttore farmaceutico è anche lo sponsor della
sperimentazione:
Sullo stesso grava anche una responsabilità ex articolo 2236 c.c.
“Responsabilità del prestatore d’opera” solo per dolo o colpa grave,
questo tipo di responsabilità è di tipo contrattuale e, quindi, soggetta
ad un termine di prescrizione decennale.
Sperimentatore - Istituzione
La responsabilità che grava su questo soggetto ex art. 2236 c.c. è di
natura contrattuale quindi soggetta ad un termine di prescrizione
decennale.
L’Ente risponde direttamente anche per gli errori dei suoi medici in
virtù di quanto previsto dall’articolo 1228 c.c. “Responsabilità per
fatto degli ausiliari”.
Medico - Sperimentatore
La responsabilità che grava sul medico sperimentatore è di natura
contrattuale regolata dall’art. 2236 del c.c. “Responsabilità del
prestatore d’opera” e soggetta quindi ad un termine di prescrizione
decennale. In particolare il medico sperimentatore sarà tenuto a
rispondere:
per colpa grave: per atti attinenti alla ricerca in quanto tale;
per colpa lieve: per errori organizzativi, se ha presunto di essere
all’altezza di un lavoro che andava al di là delle sue competenze, e per
carenza di consenso informato.
MONITOR (supervisore)
Nei confronti del paziente ha una responsabilità di tipo
extracontrattuale e, quindi, soggetta ad un termine di prescrizione di 5
anni, mentre nei confronti del suo mandante, ovvero lo sponsor, ha una
responsabilità di natura contrattuale e quindi soggetta ad un termine di
prescrizione decennale.
Comitato Etico
Come organo di vigilanza indipendente da tutti ha una responsabilità di
tipo extracontrattuale nei confronti del paziente e, quindi, soggetta ad
un termine di prescrizione di 5 anni:
-
per carenze nel consenso informato
- per omessa vigilanza sullo svolgimento della sperimentazione
- per aver autorizzato un protocollo non rispondente alle linee guide
- per non aver valutato correttamente l’adeguatezza delle strutture,
delle coperture assicurative, le modalità di arruolamento dei pazienti e
l’idoneità degli sperimentatori.